Si realizzerebbe per questo un capovolgimento della regola nato da cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti quandanche quando manchi sia dubbia se no contraddittoria la prova positiva del l’innocenza dell’incolpato. Sicchè il condannato quale vuole effettuare tale percorso deve provvedere https://www.avvocatopenalistanapoli.com/diritto-trasporto-siviglia.html