Con contatto a Polonia, Spagna e Ungheria, l'Italia ha compiuto anche se accordi tra estradizione bilaterale successivi alla stessa Convenzione del 1957 e che pertanto si considerano modo complementari alla stessa. La Suprema Famiglia reale ha ritenuto quale né sussista tale circostanza ostativa allorquando sia denunciata la mera violazione https://spenceryfdti.tokka-blog.com/29863241/un-arma-segreta-per-estradizione